1. In caso di risoluzione del contratto, se la cosa ha un prezzo corrente, il risarcimento e' uguale alla differenza tra il prezzo convenuto ed il prezzo corrente del giorno in cui il contratto e' risolto. 2. Per calcolare il risarcimento di cui al precedente comma, si ha riguardo al prezzo corrente del mercato in cui la transazione ha avuto luogo, o, se manchi un prezzo corrente e non risulti opportuno applicarlo, il prezzo del mercato che puo' normalmente sostituirlo, tenuto conto delle differenze nelle spese di trasporto della cosa.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art84 · fonte su Normattiva