1. Se il difetto di pagamento del prezzo alla data stabilita costituisce inadempimento essenziale, il venditore puo' o esigere dal compratore il pagamento del prezzo o dichiarare risoluto il contratto. Egli deve render nota la sua decisione entro un congruo termine; in difetto di che il contratto e' risolto di pieno diritto. 2. Se il difetto di pagamento del prezzo alla data stabilita non costituisce inadempimento essenziale, il venditore puo' assegnare al compratore un nuovo termine di congrua durata. Ove il compratore non paghi il prezzo alla scadenza del termine prorogato, il venditore puo', a sua volta, o esigere il pagamento del prezzo, o dichiarare risolto il contratto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art62 · fonte su Normattiva