[1]SPONTANEA DI MEZZI DI PROVA E DI INFORMAZIONI

[2]1. Per il tramite delle Autorita' Centrali ed entro i limiti previsti dalla propria legislazione interna, le autorita' competenti di ciascuna Parte possono, senza che sia stata presentata una richiesta di assistenza giudiziaria in tal senso, scambiare informazioni e mezzi di prova rispetto a fatti penalmente rilevanti, ove ritengano che detta trasmissione sia tale da consentire all'altra Parte:

  • a)di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato;
  • b)di avviare procedimenti penali; o
  • c)di favorire lo sviluppo di una indagine penale in corso. 2. La Parte che fornisce le informazioni puo', in conformita' alla propria legislazione interna, vincolarne l'uso della Parte destinataria a determinate condizioni. La Parte destinataria e' obbligata al rispetto di tali condizioni.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~art13 · fonte su Normattiva