[1]E SOLUZIONE DI CONTROVERSIE
[2]1. Le Autorita' Centrali delle Parti, su proposta di' una di esse, avviano consultazioni su temi di interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza. 2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte per via diplomatica.
Testo vigente dal 28 luglio 2020
