[1]' CENTRALI

[2]1. Ai fini dell'attuazione del presente Trattato, le Parti comunicano per iscritto attraverso le Autorita' Centrali. 2. Le Autorita' Centrali di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sono il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana e il Ministero della Giustizia e del Diritto per la Repubblica di Colombia. 3. Se una delle Parti modifica l'Autorita' Centrale designata, deve notificare all'altra Parte il cambiamento, per iscritto e nel piu' breve tempo possibile, tramite canali diplomatici.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~trattato-sul-trasferimento-art3 · fonte su Normattiva