[1]Autorita' Centrali

[2]1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di assistenza giudiziaria e comunicano direttamente tra di loro. 2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Senegal e' il Ministero della Giustizia. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art4 · fonte su Normattiva