[1]' CENTRALI

[2]1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dalle Parti trasmettono le domande di trasferimento delle persone condannate e comunicano tra loro tramite i canali diplomatici. 2. L'Autorita' Centrale per la Repubblica Italiana e' il Ministero della Giustizia; per gli Emirati Arabi Uniti e' il Ministero della Giustizia. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra per iscritto qualsiasi cambiamento della sua Autorita' centrale tramite i canali diplomatici.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art3 · fonte su Normattiva