[1]E RISPOSTE

[2]1. Una persona condannata puo' chiedere il trasferimento a ciascuna Parte conformemente alle disposizioni del presente Trattato. La Parte che riceve la richiesta deve notificarla all'altra Parte per iscritto. 2. La richiesta di trasferimento puo' provenire da ciascuna Parte. La Parte richiesta deve informare opportunamente l'altra Parte se e' d'accordo o meno sulla richiesta di trasferimento. 3. Le domande e le risposte ai trasferimenti devono essere formulate per iscritto e devono essere trasmesse tramite i canali previsti al paragrafo 1 dell'Articolo 3 del presente Trattato.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~trattato-sul-trasferimento-art5 · fonte su Normattiva