[1]di Fornire Informazioni

[2]1. Ogni persona condannata alla quale possono essere applicate le disposizioni del presente Trattato deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto dello stesso e delle conseguenze giuridiche che deriverebbero dal suo eventuale trasferimento. 2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte Contraente.

Testo vigente dal 9 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-20;45~trattato-trasferimento-persone-condannate-art5 · fonte su Normattiva