1. Gli agenti dello Stato limitrofo che risiedono nello Stato di soggiorno devono, per quanto concerne le condizioni relative alla loro residenza, mettersi in regola presso le autorita' competenti, in conformita' delle disposizioni relative al soggiorno degli stranieri. Essi sono, se del caso, muniti gratuitamente del permesso di soggiorno. 2. L'autorizzazione di soggiorno non puo' essere rifiutata al coniuge, ai figli minori e agli ascendenti che convivono con gli agenti interessati e non esercitano alcuna attivita' lucrativa, salvo che essi siano colpiti da una decisione d'interdizione di entrata che li concerna personalmente. Dette persone sono esonerate dalle tasse previste per le autorizzazioni di soggiorno. Il rilascio di una autorizzazione per l'esercizio di una attivita' lucrativa ai membri della famiglia di detti agenti e' lasciato all'apprezzamento delle autorita' competenti. Nel caso di rilascio di detta autorizzazione sono riscosse, se del caso, le tasse regolamentari. 3. Il periodo durante il quale gli agenti dello Stato limitrofo esercitano le loro funzioni sul territorio dello Stato di soggiorno, o vi risiedono, non e' compreso nei termini che danno diritto ad un trattamento privilegiato in virtu' di Convenzioni esistenti fra i due Stati. Lo stesso vale per i membri della famiglia che beneficiano di un'autorizzazione di soggiorno a causa della presenza del capo famiglia nello Stato di soggiorno.
Testo vigente dal 21 luglio 1965
