1. Le persone che hanno la loro residenza od il domicilio nello Stato limitrofo possono effettuare presso gli uffici a controlli abbinati di tale Stato installati nella zona tutte le operazioni relative al controllo, nelle stesse condizioni in cui si effettuano nello Stato limitrofo. 2. Le disposizioni del precedente comma valgono anche per le persone che esercitano questa attivita' a titolo professionale. Esse possono a tale scopo impiegare indifferentemente personale italiano od austriaco. Qualora l'attivita' di cittadini dello Stato limitrofo sia sottoposta nello Stato di soggiorno all'obbligo di autorizzazione, tale autorizzazione deve essere rilasciata gratuitamente. 3. Le norme dello Stato di soggiorno concernenti il passaggio della frontiera ed il soggiorno nel detto Stato sono applicabili alle persone indicate nei precedenti comma 1 e 2. Le facilitazioni compatibili con tali norme devono essere concesse. 4. I comma 1 e 2 non modificano comunque le disposizioni procedurali vigenti in ciascuno Stato contraente, in specie quelle sulla rappresentanza in dogana del proprietario delle merci.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~art23 · fonte su Normattiva