Gli agenti dello Stato limitrofo non possono essere arrestati dalle autorita' dello Stato di soggiorno a motivo di atti compiuti nella zona per l'esercizio delle loro funzioni. Essi sono sottoposti, in questo caso, alla giurisdizione dello Stato limitrofo, come se tali atti fossero stati commessi in questo Stato.
Testo vigente dal 21 luglio 1965
