1. Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo:

  • a)gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei servizi dello Stato limitrofo;
  • b)i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio. 2. Lo Stato di soggiorno mette a disposizione dei servizi dello Stato limitrofo le installazioni determinate in virtu' del paragrafo precedente. La eventuale contribuzione dello Stato limitrofo alle spese di costruzione di dette installazioni o la indennita', che puo' essere dovuta per la loro utilizzazione saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti dei due Stati.

Testo vigente dal 21 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art17 · fonte su Normattiva