1. Il controllo del Paese di uscita e' effettuato prima del controllo del Paese di entrata. 2. Prima della fine del controllo del Paese di uscita, alla quale deve essere assimilata ogni forma di rinuncia a tale controllo, gli agenti del Paese di entrata non sono autorizzati a iniziare il proprio controllo. 3. Gli agenti del Paese di uscita non possono effettuare il loro controllo quando quelli del Paese di entrata hanno iniziato le proprie operazioni. In via eccezionale, operazioni relative al controllo del Paese di uscita possono essere riprese con l'assenso degli agenti competenti del Paese di entrata. 4. Se, nel corso dei controlli, l'ordine previsto dai precedente paragrafo 1 viene modificato per ragioni pratiche, gli agenti del Paese di entrata, non potranno procedere ad arresti o a sequestri se non dopo che il controllo del Paese di uscita sia terminato. Qualora intendano adottare una siffatta misura, essi condurranno le persone, le merci o altri beni, per i quali non sia ancora terminato il controllo del Paese di uscita, presso gli agenti del detto Paese. Qualora questi ultimi intendano procedere ad arresto o a sequestri, ne hanno la priorita'.

Testo vigente dal 21 luglio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art6 · fonte su Normattiva