1. Il controllo dello Stato di uscita nella zona deve essere effettuato prima del controllo dello Stato di entrata. Nell'interesse di un rapido svolgimento del traffico, il controllo degli Stati contraenti deve svolgersi, per quanto possibile, in immediata successione di tempo. 2. Gli agenti dello Stato d'entrata non sono autorizzati ad iniziare il controllo prima che sia terminato il controllo di uscita, salvo il caso di rinunzia a tale controllo. 3. Dopo l'inizio del controllo d'entrata, gli agenti dello Stato d'uscita non sono piu' autorizzati ad effettuare il controllo. In casi eccezionali, il controllo d'uscita puo' essere ripreso su richiesta della persona interessata, previo consenso dell'agente dello Stato d'entrata che effettua il controllo. 4. Gli agenti degli Stati contraenti possono derogare di comune accordo alla successione prevista al comma 1, allo scopo di facilitare il controllo. In tali casi eccezionali, gli agenti dello Stato d'entrata possono procedere a fermi, arresti o sequestri, solo dopo che e' stato portato a termine il controllo dello Stato d'uscita. Nei casi in cui essi intendono prendere misure di tal genere, gli agenti devono previamente presentare agli agenti dello Stato d'uscita le persone ed i beni il cui controllo di uscita non sia ancora terminato. Ove questi agenti intendano procedere a fermi, arresti, comunque nel rispetto dell'articolo 6 comma 2 e 3, od effettuare sequestri, essi hanno la precedenza. 5. Fermi, arresti o sequestri effettuati al fine di una azione penale o di un'esecuzione di provvedimenti penali per violazione di norme non riguardanti il passaggio di frontiera delle persone o l'entrata, l'uscita od il transito di beni, possono essere effettuati dagli agenti dello Stato di soggiorno anche dopo l'inizio del controllo di entrata dello Stato limitrofo; cio' vale anche nei casi in cui gli agenti dello Stato limitrofo abbiano gia' effettuato un fermo, un arresto od un sequestro. In questo caso, le persone fermate o arrestate dagli agenti dello Stato limitrofo, come pure i beni sequestrati, devono essere consegnati agli agenti dello Stato di soggiorno.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~art7 · fonte su Normattiva