Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul territorio del loro Stato le somme in denaro riscosse nella zona, nonche' le merci e altri beni ivi trattenuti o sequestrati. Essi possono parimenti venderli nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore, e trasferirne il prodotto nello Stato limitrofo.
Testo vigente dal 21 luglio 1965
