All'importazione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE che siano oggetto di un'organizzazione comune dei mercati e dei prodotti la cui importazione nella Comunita' e' sottoposta ad una regolamentazione specifica conseguente all'attuazione della politica agricola comune, che siano originari degli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1, o dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, i nuovi Stati membri applicano la regolamentazione comunitaria alle condizioni previste dal presente atto e fatte salve le seguenti disposizioni:
- a)quando la regolamentazione comunitaria prevede la riscossione di dazi doganali all'importazione da paesi terzi, i nuovi Stati membri applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 111, il regime tariffario che applicavano prima dell'adesione;
- b)per quanto riguarda gli elementi protettivi diversi dai dazi doganali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina, se la necessita' se ne manifesta, gli adattamenti della regolamentazione comunitaria che assicurino alle importazioni di tali prodotti condizioni analoghe a quelle esistenti prima dell'adesione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
