1. I regimi che risultano dalla Convenzione di associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', del 29 luglio 1969, nonche' dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia, del 24 settembre 1969, non sono applicabili nelle relazioni tra i nuovi Stati membri e gli Stati associati alla Comunita' in forza degli atti summenzionati. I nuovi Stati membri non sono tenuti ad aderire all'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, del 29 luglio 1969. 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 110 e 111, i prodotti originari degli Stati associati di cui al paragrafo I restano sottoposti, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime che era loro applicato prima dell'adesione. 3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 110 e 111, i prodotti originari dei paesi indipendenti del Commonwealth indicati nell'allegato VI del presente atto restano sottoposti, all'importazione nella Comunita', al regime che era loro applicato prima dell'adesione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art109 · fonte su Normattiva