1. I prodotti originari degli Stati associati sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente, ed il trattamento loro riservato non puo' essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro. 2. Tuttavia, le disposizioni del precedente paragrafo non pregiudicano il regime per le importazioni dei prodotti: ripresi nell'elenco dell'Allegato II del Trattato, quando sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati ai sensi dell'articolo 40 del Trattato; soggetti, all'importazione nella Comunita', ad una regolamentazione specifica come conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune. Le disposizioni del Protocollo n. 1 allegato alla presente Convenzione precisano le condizioni alle quali la Comunita' determina, in deroga al regime generale in vigore nei confronti dei paesi terzi, il regime applicabile ai precedenti prodotti originari degli Stati associati. 3. Sulle modalita' di applicazione del presente articolo possono aver luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art2 · fonte su Normattiva