1. Il Regno Unito puo' differire:
- a)per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti nel Regno Unito e la liberalizzazione della liquidazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti nel Regno Unito;
- b)per un periodo di trenta mesi dall'adesione la liberalizzazione dei seguenti movimenti di capitali a carattere personale: - trasferimenti di capitali appartenenti ai residenti nel Regno Unito che emigrano, diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione; - donazioni e dotazioni, doti, imposte di successione, investimenti immobiliari diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;
- c)per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 120 ed effettuate da residenti nel Regno Unito. 2. Il Regno Unito procedera', a partire dall'adesione, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
