1. L'Irlanda puo' differire:
- a)per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da' residenti in Irlanda e la liberalizzazione della liquidazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti in Irlanda;
- b)per un periodo di trenta mesi dall'adesione la liberalizzazione dei seguenti movimenti di capitali a carattere personale: - trasferimenti di capitali appartenenti a residenti in Irlanda che emigrano, diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione; - donazioni e dotazioni, doti, imposte di successione, investimenti immobiliari diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;
- c)per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 120 ed effettuate da residenti in Irlanda. 2. L'Irlanda, riconoscendo che e' auspicabile procedere, dal momento dell'adesione, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), procurera' di adottare le misure idonee a tal fine.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
