1. La Norvegia puo' differire:
- a)per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione delle importazioni di capitali destinate ad investimenti diretti, sotto forma di prestiti a lungo termine, in imprese gia' stabilite in Norvegia;
- b)per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione dei crediti commerciali fino a cinque anni, allorche' il finanziatore straniero e' un istituto finanziario;
- c)per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di non residenti, di azioni stilate in corone norvegesi e trattate in borsa in Norvegia, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli;
- d)per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni effettuate da residenti in Norvegia su titoli stranieri trattati in borsa, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli. 2. La Norvegia, nell'accordare, dopo l'adesione, autorizzazioni per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), evitera' discriminazioni tra imprese norvegesi, siano o meno sotto il controllo di imprese di altri Stati membri. 3. Per quanto riguarda le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), la Norvegia procurera' di ricorrere a strumenti di politica economica compatibili con la regolamentazione comunitaria piuttosto che a restrizioni di cambio. 4. La Norvegia, riconoscendo l'opportunita' di procedere, a partire dall'adesione, ad una liberalizzazione progressiva delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), procurera' di adottare le misure idonee a tal fine.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
