1. A decorrere dal 1 gennaio 1978 le risorse proprie, nonche' eventualmente i contributi di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione del 21 aprile 1970 sono integralmente dovuti dai nuovi Stati membri, fatte salve le seguenti disposizioni:

  • a)l'aumento della parte relativa che ogni nuovo Stato membro deve versare a titolo di risorse proprie e di contributi per il 1978 rispetto alla parte relativa dovuta per il 1977 non deve superare i due quinti della differenza fra la parte relativa dovuta a titolo di risorse proprie e di contributi per il 1977 e la parte relativa che tale nuovo Stato membro avrebbe dovuto versare allo stesso titolo e per lo stesso anno se tale parte relativa fosse stata calcolata secondo il regime previsto dalla decisione del 21 aprile 1970 per gli Stati membri originari a decorrere dal 1978;
  • b)per il 1979, l'aumento della parte relativa di ogni nuovo Stato membro rispetto al 1978 non deve superare quello del 1978 rispetto al 1977. 2. La Commissione procede ai calcoli necessari all'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art131 · fonte su Normattiva