Fino al 31 dicembre 1979 la frazione del bilancio delle Comunita' che rimanesse non coperta a seguito dell'applicazione degli articoli 130 e 131 viene sommata all'importo risultante per gli Stati membri originari dalla ripartizione effettuata a norma dell'articolo 129. L'importo totale cosi' ottenuto viene ripartito tra gli Stati membri originari secondo le disposizioni della decisione del 21 aprile 1970.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
