L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo in applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, della decisione del 21 aprile 1970 e' interamente dovuto dal 1 gennaio 1981. Tuttavia la Comunita' restituira' alla Repubblica ellenica una parte dell'importo di cui al comma precedente, nel mese successivo a quello in cui esso e' messo a disposizione della Commissione, secondo le seguenti modalita' - 70% nel 1981 - 50% nel 1982 - 30% nel 1983 - 20% nel 1984 - 10% nel 1985.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art127 · fonte su Normattiva