1. In deroga all'articolo 136, l'Irlanda puo' adottare da sola, fino al 31 dicembre 1977, le misure necessarie in caso d'estrema urgenza. Essa notifica immediatamente tali misure alla Commissione che puo' decidere di sopprimerle o di modificarle. 2. Questa disposizione non e' applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art137 · fonte su Normattiva