1. L'articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE e' sostituito dalla seguente disposizione: "1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord". 2. All'articolo 227, paragrafo 3, del trattato CEE e' aggiunto il seguente comma: "Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato". 3. All'articolo 227 del trattato CEE e' aggiunto un paragrafo 5 cosi' redatto: "5. In deroga ai paragrafi precedenti:

  • a)Il presente trattato non si applica alle Faeroer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca puo' notificare, mediante una dichiarazione depositata al piu' tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato e' applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.
  • b)Il presente trattato non si applica alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.
  • c)Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica".

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art26 · fonte su Normattiva