1. Qualora, entro il 31 dicembre 1977, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, costati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri oppure tra i nuovi Stati membri, essa rivolge raccomandazioni all'autore od agli autori di tali pratiche per porvi termine. Se le pratiche di dumping continuano a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro o gli Stati membri lesi ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. 2. Per l'applicazione del presente articolo ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE la Commissione valuta tutte le cause, in particolare il livello dei prezzi ai quali si effettuano le importazioni di altre provenienze sul mercato in questione, tenendo conto delle disposizioni del trattato CEE relative all'agricoltura e in particolare di quelle dell'articolo 39.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art136 · fonte su Normattiva