1. I Parlamenti dei nuovi Stati membri sono richiesti di designare immediatamente dopo l'adesione i loro delegati all'Assemblea. 2. L'Assemblea si riunisce non piu' tardi di un mese dopo l'adesione. Essa apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
