1. Immediatamente dopo l'adesione la Commissione e' completata mediante la nomina di quattro membri supplementari. Il mandato dei membri nominati scade simultaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
