1. Dal momento dell'adesione la presidenza del Consiglio e' esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente all'articolo 2 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee nel suo testo originario, deve esercitare la presidenza. Scaduto tale mandato, la presidenza e' in seguito esercitata nell'ordine degli Stati membri fissato dall'articolo sopracitato, modificato dall'articolo 11. 2. Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
