L'articolo 32 bis, primo comma, del trattato CECA, l'articolo 166, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 138, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione: "La Corte di giustizia e' assistita da tre avvocati generali".
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
