L'articolo 32 ter, secondo e terzo comma, del trattato CECA, l'articolo 167, secondo e terzo comma, del trattato CEE e l'articolo 139, secondo e terzo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "Ogni tre anni si procede, a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente sei e cinque giudici. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda alternativamente uno e due avvocati generali".
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
