Il testo dell'articolo 32-ter, secondo e terzo comma del trattato CECA, dell'articolo 167, secondo e terzo comma del trattato CEE e dell'articolo 139, secondo e terzo comma del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente sette e sei giudici. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta tre avvocati generali".
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
