All'articolo 198 del trattato CEEA e' aggiunto un comma cosi' redatto: "In deroga ai commi precedenti:
- a)Il presente trattato non si applica alle Faeroeer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca puo' notificare, mediante una dichiarazione depositata al piu' tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato e' applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.
- b)Il presente trattato non si applica alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.
- c)Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.
- d)Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'Isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' dell'energia atomica".
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
