[1]Protocollo n. 2 concernente le Faeroeer

[3]Fintantoche' il governo danese non abbia fatto le dichiarazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 dell'atto di adesione, e fino al 31 dicembre 1975 al piu' tardi, non e' richiesta alcuna modifica del regime doganale applicabile alla data dell'adesione alle importazioni di prodotti originari e provenienti dalle Faeroer nelle altre regioni della Danimarca. I prodotti importati dalle Faeroer nelle altre regioni della Danimarca in applicazione del regime sopra citato non possono essere considerati in libera pratica in detto Stato ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, quando essi sono riesportati in un altro Stato membro.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~protocollo-2-art1 · fonte su Normattiva