[1]Per i seguenti prodotti elencati nella tariffa doganale comune:
[2]N. della tariffa doganale comune
[3]DESIGNAZIONE DELLE MERCI (CECA)
[4]73.01 73.02 73.07
[5]Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse Ferro-leghe: A. Ferro-manganese: I. contenente, in peso, piu del 2% di car- bonio (ferro-manganese carburato) Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sboz- zati per fucinatura o per battitura al ma- glio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: ex I. Billette laminate e in deroga alle disposizioni dell'articolo 39, l'Irlanda applica a decorrere dal 1 gennaio 1975 dazi che riducano di un terzo lo scarto tra le aliquote effettivamente applicate al 1 gennaio 1972 e quelle della tariffa unificata CECA. Al 1 gennaio 1976 lo scarto risultante da questo primo ravvicinamento e' nuovamente ridotto del 50 per cento. A decorrere dal 1 luglio 1977 l'Irlanda applica integralmente la tariffa unificata CECA.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
