Per allineare le loro tariffe alla tariffa doganale comune ed alla tariffa unificata CECA i nuovi Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali a un ritmo piu' rapido di quello previsto dall'articolo 39, paragrafi 1 e 3. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
