1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione della organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficolta', tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 gennaio 1974; la loro applicazione non puo' andare oltre questa data. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' prorogare fino al 31 gennaio 1975 la data di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art63 · fonte su Normattiva