1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Portogallo a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficolta' nella Comunita', tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1987; la loro applicazione non puo' andare oltre questa data. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art257 · fonte su Normattiva