1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle societa' moldave che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle societa' dei paesi terzi.

  • b)Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle controllate delle societa' moldave stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie.
  • c)Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle sedi secondarie delle societa' moldave stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle sedi secondarie di societa' dei paesi terzi. 2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato V e conformemente alle sue legislazioni e normative, la Moldavia concede alle societa' comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' o, se migliore, alle societa' dei paesi terzi.
  • b)Conformemente alle sue legislazioni e normative, la Moldavia concede alle controllate e alle sedi secondarie di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle sue societa' e sedi secondarie oppure, se migliore, alle societa' o sedi secondarie di paesi terzi. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attivita' specifici per le controllate di societa' dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima. Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 le societa' stabilite nella Comunita' e in Moldavia alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le societa' stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83~art29 · fonte su Normattiva