1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle societa' ucraine che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle societa' dei paesi terzi.
- b)Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle consociate delle societa' ucraine stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie.
- c)Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle filiali delle societa' ucraine stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle filiali di societa' dei paesi terzi. 2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato V e conformemente alle sue legislazioni e normative, l'Ucraina concede alle societa' comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' o, se migliore, alle societa' dei paesi terzi.
- b)Conformemente alle sue legislazioni e normative, l'Ucraina concede alle consociate e alle filiali di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle sue societa' e filiali oppure, se migliore, alle societa' o filiali di paesi terzi. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attivita' specifici per le consociate di societa' dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima. Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 le societa' stabilite nella Comunita' e in Ucraina alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le societa' stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
