1. Fatte salve le disposizioni dei capitolo I, una societa' comunitaria o moldava stabilita sul territorio della Moldavia o della Comunita' rispettivamente ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Moldavia e della Comunita' rispettivamente, cittadini degli Stati membri della Comunita' e della Moldavia, purche' si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa' controllate o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso de- nominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione abbia personalita' giuridica e le persone in questione siano state da essa impiegate o ad essa associate (altrimenti che come azionisti di maggioranza) durante almeno l'anno immediatamente precedente tale trasferimento:

  • a)Le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, che dirigono direttamente l'amministrazione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento: - supervedono e controllano il lavoro di altri impiegati che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni rela- tive al personale.
  • b)I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per il servizio, l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze puo' riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, una qualificazione ad alto livello riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
  • c)Per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (sede secondaria, consociata) di questa organizzazione che effettivamente svolge attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83~art34 · fonte su Normattiva