1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una societa' comunitaria o georgiana stabilita rispettivamente sul territorio della Georgia o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio rispettivamente della Georgia e della Comunita', cittadini degli Stati membri della Comunita' e della Georgia, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2, impiegati esclusivamente da societa' o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione abbia personalita' giuridica e le persone in questione siano state da essa impiegate o ad essa associate (non come azionisti di maggioranza) almeno durante l'anno immediatamente precedente tale trasferimento:
- a)le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, che dirigono direttamente l'amministrazione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento o reparto; - supervisionano e controllano il lavoro di altri impiegati che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.
- b)I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per il servizio, l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze puo' riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, una qualificazione ad alto livello riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
- c)Per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (sede secondaria, controllata) di questa organizzazione, che effettivamente svolge attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.
Testo vigente dal 24 luglio 1997
