1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei. 2. La cooperazione riguarda, fra l'altro: - l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenire o limitare al massimo i danni ambientali; - il miglioramento della qualita' e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche diversificando i fornitori, secondo modalita' economicamente e ambientalmente valide; - la definizione di una politica energetica; - il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato; - l'introduzione di tutte le condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico: - la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia; - l'ammodernamento, lo sviluppo e la diversificazione delle infrastrutture energetiche; - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia; - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83~art60 · fonte su Normattiva