Nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori chimici verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83~art76 · fonte su Normattiva