[1]Cooperazione nella lotta alle droghe illecite, ai precursori e alle sostanze psicotrope

[2]1. Le Parti cooperano su questioni concernenti le droghe illecite in base a principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, tenendo conto della dichiarazione politica e della dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno del 1998. 2. La cooperazione e' volta a contrastare le droghe illecite, ridurne l'offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe. Essa e' volta altresi' a prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. 3. Le Parti utilizzano i metodi di cooperazione necessari al raggiungimento di questi obiettivi, garantendo un approccio equilibrato e integrato nei confronti di questi problemi.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art21 · fonte su Normattiva