rispetto della propria legislazione e regolamentazione; ciascuna delle due Parti contraenti facilitera' l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte. Nello stesso modo, autorizzera' l'ingresso e l'uscita, senza assoggettamento ad imposte indirette, del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.

Testo vigente dal 9 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;83~accordo-art11 · fonte su Normattiva