rispetto della propria legislazione e regolamentazione; ciascuna delle due Parti contraenti facilitera' l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte. Nello stesso modo, autorizzera' l'ingresso e l'uscita, senza assoggettamento ad imposte indirette, del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.
Testo vigente dal 9 aprile 1998
