rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti contraenti facilitera' l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte Nello stesso modo, autorizzera' l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo e facilitera' l'ingresso e il soggiorno nel proprio Paese del personale addetto alla produzione.

Testo vigente dal 29 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338~accordo-art11 · fonte su Normattiva