rispetto della legislazione nazionale dei due Paesi, le Autorita' competenti garantiranno l'ingresso sul rispettivo territorio del personale tecnico-produttivo e creativo-artistico, del produttore o dei coproduttori dello Stato dell'altra Parte. L'autorizzazione all'importazione temporanea e alla riesportazione dei materiali e delle attrezzature necessari alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo sara' concessa in conformita' con la legislazione delle Parti.
Testo vigente dal 22 dicembre 2005
